La polizza Unit Linked è un prodotto finanziario “vestito” da assicurazione sulla vita, che non garantisce la restituzione del capitale alla scadenza.
La polizza unit linked è un prodotto finanziario “vestito” da assicurazione sulla vita, che non garantisce la restituzione del capitale alla scadenza.
Questo tipo di polizza non garantisce né un rendimento minimo né il consolidamento dei risultati di gestione. Il valore del capitale investito, cioè quanto si riceverà al momento della morte dell'assicurato o di un eventuale riscatto, dipenderà dal valore delle quote dei fondi di investimento e delle Sicav (Società di intermediazione a capitale variabile) in cui la compagnia assicurativa ha investito i premi versati e quindi dalla quotazione degli strumenti finanziari che vanno a comporre il capitale di tali fondi.
La polizza Unit Linked ha una struttura piuttosto semplice. In particolare:
Il valore delle polizze Unit Linked e quindi del capitale investito dipende dall'andamento dei mercati finanziari. Nessuna garanzia è presente in merito alla restituzione del capitale investito.
L'investimento, quindi, potrebbe andare molto bene o, al contrario, potrebbe produrre ingentissime perdite finanziarie.
Per i motivi visti sopra, le polizze Unit Linked sono prodotti altamente speculativi!
Tuttavia, il capitale versato, in presenza di perdite consolidate o di perdite future, può essere recuperato!
Infatti, con l’ordinanza n. 10333/2018, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle Unit Linked, inquadrando tali polizze di ramo III, come prodotti di investimento, al pari di azioni, Bot e fondi comuni, anziché come assicurazioni.
L’occasione è offerta dalla vicenda riguardante una coppia di coniugi che, tramite di una società fiduciaria, sottoscriveva un’assicurazione sulla vita indicando quale beneficiario il figlio. A seguito della perdita del capitale derivante da un crollo verticale dei titoli su cui erano stati investiti i loro risparmi, citavano in giudizio la società emittente, ai fini di sentire dichiarare la nullità del contratto e, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con la restituzione del corrispettivo versato anche a titolo di commissioni. Mentre in primo grado la domanda veniva rigettata, la Corte d’Appello di Milano la accoglieva dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e condannando la società assicuratrice alla restituzione di oltre 2 milioni di euro. Veniva quindi investita della questione la Corte di Cassazione, la quale, seguendo il percorso argomentativo adottato dal giudice del gravame e richiamando la sentenza n. 6061/2012, rilevava come il contratto oggetto della controversia, al di là del nomen iuris affidatogli dai contraenti, dovesse considerarsi un investimento finanziario a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob, difettando la natura assicurativa derivante dalla garanzia della conservazione del capitale dalla scadenza.
Nel caso analizzato infatti, la Suprema Corte, focalizzando la propria attenzione sul rischio performance, stabilisce l’impossibilità di definire “polizza vita” il contratto in cui il rischio legato all’evento che abbia come oggetto l’esistenza dell’assicurato non sia ad esclusivo carico dell’assicurazione, con tutte le conseguenze in termini fiscali, ereditari e di non pignorabilità (che spettano ai premi assicurativi ma non agli investimenti finanziari).
Secondo la Cassazione infatti, la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento starebbe proprio nella salvaguardia dell’integrità del capitale investito, che non può essere messo a rischio ed addossato all’investitore: se viene a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione, per la sua stessa natura speculativa, deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.
In virtù di ciò, la Cassazione ribadisce quindi l’obbligo dell’intermediario di fornire con chiarezza tutte le informazioni sulla natura, i rischi e le implicazioni dell’operazione, segnalandone altresì l’eventuale inadeguatezza per permettere all’investitore di effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento. Un tale inadempimento, comporterebbe infatti, come nel caso di specie, la risoluzione del contratto con l’assicurazione, la restituzione del capitale versato e il relativo risarcimento dei danni.
Non solo! Un'ulteriore sentenza della Corte di Cassazione, la n.6319 del 5 marzo 2019, ribadisce il concetto che la polizza (che sia regolata dal diritto italiano e non da un diritto straniero indicato in una clausola) è nulla se non copre il rischio demografico, cioè se in caso di morte dell'assicurato, la compagnia non paga un indennizzo ad hoc (ulteriore al capitale investito come maturato). Indennizzo che deve tenere quindi conto dell'età dell'assicurato.
Camelot propone un servizio a 360° che si sviluppa in 5 fasi:
Camelot, credendo fortemente nella buona riuscita di ogni singola operazione, propone al cliente una formula sostanzialmente legata al buon fine della pratica. Infatti, a parte un minimo contributo iniziale che viene chiesto al cliente alla firma del mandato, che è comprensivo dell'accollo di ogni onere giudiziario e degli onorari, diritti e spese del legale da noi segnalato e che sarà incaricato dal cliente dell’assistenza e rappresentanza, sia per l’attività stragiudiziale come per il procedimento giudiziario, (escluso l’eventuale CTU e l’avv. Domiciliatario) - il compenso per Camelot verrà riconosciuto dal cliente in percentuale sul risultato ottenuto e successivamente all’ottenimento di detto risultato.