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Prima di affrontare il tema del destinatario del risarcimento del danno, occorre distinguere il risarcimento del danno materiale da quello fisico:
- Danno materiale: sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del danneggiato a seguito dell'incidente, e vanno risarciti al loro prezzo di mercato.
- Danni fisici: sono quelli derivanti dalla lesione della persona. Possono a loro volta originare danni fisici da inabilità temporanea, corrispondente al tempo della guarigione, o danni fisici da invalidità permanente, coincidente con la diminuzione della capacità fisica.
A loro volta, queste due categorie di danno, possono dare origine ad altre tre tipologie differenti. In particolare:
- Il danno biologico che si manifesta con la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. E’ di fatto totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.
- Il danno patrimoniale è quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato; si configura, quindi, quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico.
- Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. Si ha diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.
- Il danno punitivo è infine quello che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.
Chi ha diritto al risarcimento? Sia i terzi trasportati che quelli non trasportati. Tuttavia, mentre ai primi spetta unicamente il risarcimento del danno fisico, ai terzi “non trasportati” (ovvero, le persone presenti sul veicolo danneggiato, ciclisti, pedoni, ecc.) spetta sia quello fisico che materiale.
Come indicato dall’art. 2947 comma 2 c.c., i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione sono di due anni. Di conseguenza, entro tali termini il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento. Tuttavia, se il fatto è considerato reato (lesioni colpose), il diritto si prescrive in 5 anni.
Molti danneggiati sono spinti dalle Compagnie di assicurazione a gestire la richiesta direttamente, tralasciando la possibilità di affidarsi ad esperti della materia. Questo accade in quanto, le assicurazioni, consapevoli della scarsa conoscenza della materia da parte degli assicurati, di norma risarciscono unicamente ciò che viene certificato dai propri periti e medici legali, tralasciando importanti voci a discapito del cittadino; di fatto limitando di molto l’importo risarcibile a coloro che ne hanno diritto.
Al contrario, affidarsi ad un team di esperti in materia, (medici legali e avvocati), come quello di Camelot, oltre a sgravare il danneggiato dell’incombenza burocratica per la richiesta del risarcimento, garantisce soprattutto agli stessi di ottenere il “giusto” risarcimento.
Camelot, forte dell’esperienza dei partner con cui collabora (medici legali e avvocati), offre ai danneggiati la possibilità di valutare, preventivamente e soprattutto gratuitamente, la sussistenza di tutti i presupposti per ottenere il giusto risarcimento e tutti i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.
Successivamente, in caso di affidamento dell’incarico, viene proposta al cliente una formula incentrata sul risultato finale, ovvero:
- Camelot si impegna a non chiedere nulla a titolo di compenso fisso per la propria attività e si obbliga altresì a sostenere in proprio tutte le spese peritali e le spese legali, sia quelle di parte sia le eventuali spese di soccombenza nel giudizio.
- Il cliente non dovrà corrispondere nulla né per spese peritali di parte, né per le spese legali, sia quelle di parte sia le eventuali spese di soccombenza nel giudizio.
- Il compenso per Camelot sarà “unicamente” calcolato con una percentuale sull’effettivo importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.