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16.02.2022

TAN E TAE TASSO CREDITORE COINCIDONO? CLAUSOLA CAPITALIZZAZIONE NULLA!

Importantissima Ordinanza della Corte di Cassazione del 10.02.2022 che, recependo quanto indicato nel d.lgs 342/1999 (Delibera Cicr – Decreto “Salva Banche” così è stato coniato) che ha introdotto la parità di capitalizzazione tra interessi passivi e attivi, afferma che laddove il tasso annuo nominale creditore coincide con quello effettivo (Tan=Tae), viene meno l’esistenza della capitalizzazione in capo agli interessi attivi.

Se così è, la parità di capitalizzazione imposta dal Cicr rimane solo indicata nella forma, ma non ha seguito nella sostanza. Ovvero, viene indicata sul contratto, ma non risulta dall’entità del Tasso effettivo indicato nello stesso, che risulta identico al Tan, dando così prova dell’assenza di ogni forma di capitalizzazione degli interessi creditori.

Da ciò ne consegue che, anche laddove venisse indicata la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, ancorché sottoscritta dal correntista, non accompagnata dagli effetti che la stessa provoca sull’entità del tasso applicato e risultante, appunto, dal Tae (Tasso annuo effettivo che per ovvi motivi dovrebbe risultare superiore al Tan), il principio di parità di trattamento degli interessi passivi e attivi introdotto dal Cicr, verrebbe meno!

La parità di trattamento, ricordiamolo, è il presupposto legittimante l’inserimento nel contratto di apertura dei conti correnti aperti dopo l’anno 2000 della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, che, oltretutto, va pattuita per iscritto.

Se per i conti aperti prima del 2000, infatti, la clausola della capitalizzazione, anche sottoscritta, viene ritenuta nulla da tutta la Giurisprudenza in quanto contraria alla norma imperativa del codice civile (art. 1283), per quelli aperti dopo, l’inserimento nei contratti e la relativa pattuizione di detta clausola conformemente a quanto indicato nel d.lgl del 1999 sembrava aver messo una pietra sopra alla possibilità di ripetere le somme derivanti dall’anatocismo.

Alla luce di quanto sopra, però, la questione cambia radicalmente!

In particolare, anche per i conti aperti dopo l’anno 2000, l’anatocismo “pattuito” nella forma sopra indicata diventerebbe illegittimo, dando la possibilità al correntista di poter recuperare, oltre agli interessi ultralegali, le commissioni e spese non correttamente pattuite, anche tutte le somme addebitate a tale titolo.