Il Tribunale di Milano, con una Sentenza da molti ritenuta rivoluzionaria, ha confermato il principio per il quale finché il conto corrente bancario è aperto non è possibile in alcun modo distinguere le Rimesse Ripristinatorie da quelle Solutorie.
L’assunto muove dal fatto che essendo il conto corrente bancario un rapporto unitario, nasce quando si apre e muore quando si chiude, fintanto che il rapporto è in essere, mentre le somme a credito del correntista sono sempre esigibili, quelle a credito della banca lo diventano “solo” dopo la chiusura del conto; di conseguenza, non è possibile imputare alcuna funzione di pagamento alle annotazioni poste in essere in vigenza di rapporto.
Il presupposto cardine, infatti, delle Rimesse solutorie, sta nella funzione che esse ricoprono; ovvero pagare un extra fido, o uno scoperto di conto in assenza di fido; funzione di pagamento che, però, viene meno finché il rapporto è in essere; ne deriva l’impossibilità per l’istituto di credito di eccepire la prescrizione di dette Rimesse dando, quindi, al correntista la possibilità di recuperare tutti i soldi addebitati illegittimamente anche per gli anni antecedenti il decennio.
Ricordo, infatti, che la prescrizione decennale relativa alla domanda di ripetizione di inebito decorre dalla data di estinzione del conto corrente bancario.
Inoltre, viene altresì confermato l'orientamento giurisprudenziale, oramai sempre più consolidato, che ritiene corretta l'eventuale verifica della presenza di Rimesse Solutorie effettuata sul saldo "rettificato" e non su quello "nominale" prodotto dalla banca.
Ne deriva che, posizioni debitorie del correntista inizialmente extra fido in quanto risultanti dal saldo nominale, possano diventare intra fido con l'impossibilità per l'istituto di credito, allorchè il conto fosse chiuso, di eccepirne la prescrizione.
Quanto sopra esposto, rappresenta a tutti gli effetti un balzo in avanti a tutela dei diritti dei correntisti che, in questo modo, hanno l'opportunità di poter recuperare ingenti somme di denaro derivanti da indebiti illegittimi effettuati dalle banche nel corso degli anni passati.
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