Con la Sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione, richiamando l’altrettanta Ordinanza della medesima Corte n. 27769/2019 del 30 ottobre 2019, è stato sancito il principio dell’illegittimità dell’Anatocismo per il periodo post 2000 e relativo ai conti correnti aperti prima dello stesso anno, salvo che lo stesso non sia pattuito per iscritto.
La Sentenza trae origine dal fatto che, in alcuni Tribunali di merito, a seguito del Decreto CICR n. 342/1999, battezzato successivamente come Decreto “Salva Banche”, ritenendo il contenuto dello stesso migliorativo per il correntista, i giudici bocciavano le richieste di ripetizione di indebito relativi agli importi addebitati dalle banche a titolo di anatocismo per il periodo post 2000, accogliendo la richiesta solo per il periodo antecedente a tale anno.
L’assunto derivava da un’errata interpretazione del contenuto del Decreto “Salva Banche”, laddove lo stesso, per ovviare al problema dell’anatocismo, aveva previsto la pari periodicità di trattamento degli interessi passivi e attivi, che, prima del Decreto, godevano di trattamenti diversi. In particolare, mentre gli interessi passivi venivano capitalizzati quattro volte l’anno, quelli attivi una volta l’anno.
Non solo. Lo stesso CICR, con il Decreto appena citato, ha altresì tentato di sanare gli indebiti addebiti attuati dalle banche a titolo di anatocismo prima dell’anno 2000! Del tipo: “Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto!”
Tentativo vanificato dall’intervento della Corte Costituzionale che, immediatamente dopo l’emanazione del Decreto, ha dichiarato l’incostituzionalità dello stesso nella parte in cui tentava di sanare il passato e, per il futuro, ha demandato agli istituti di credito la necessità di regolarizzare la parità di trattamento degli interessi passivi e attivi, a seconda che la modifica introdotta dal Decreto venisse ritenuta migliorativa o peggiorativa per il correntista.
Ed è proprio su questo punto che la Sentenza della Suprema Corte ha fatto chiarezza!!!
Alcuni giudici dei Tribunali di merito, infatti, ritenendo la modifica introdotta dal CICR migliorativa per i correntisti, accettavano quale prova dell’avvenuta regolarizzazione della posizione degli stessi, la semplice comunicazione da parte delle banche ai correntisti dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del contenuto del Decreto 342/1999; così facendo, bocciavano la richiesta di ripetizione avanzata dai correntisti a titolo di anatocismo per il periodo post 2000. Il tutto motivato dal fatto che, la situazione “di fatto” del correntista prima dell’entrata in vigore del Decreto, prevedeva la capitalizzazione annuale per gli interessi attivi, contro quella trimestrale dei passivi; passando alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, i giudici hanno “erroneamente” ritenuto la modifica introdotta dal CICR migliorativa per i correntisti, senza quindi necessitare dell’approvazione scritta da parte degli stessi.
La Sentenza oggetto dell’approfondimento, al contrario, ha ben specificato che, ai fini del ritenere migliorativa o peggiorativa la modifica citata, non è assolutamente corretto confrontare la situazione che si sarebbe manifestata a seguito dell’introduzione del Decreto 342/1999, con quella precedente, asserendo alla presenza nei contratti di apertura di conto corrente della clausola legittimante la pratica dell’anatocismo; questo perché “LA CLAUSOLA E’ NULLA!!!”.
Diventa quindi necessario confrontare la situazione successiva all’introduzione della modifica presente nel Decreto con quanto indicato dalla Legge nel periodo precedente, che, nell’art. 1283 Codice Civile, ha sempre vietato la pratica anatocistica. Appare quindi evidente che quanto introdotto dal Decreto 342/1999 è assolutamente “peggiorativo” per i correntisti! Trattandosi di una condizione peggiorativa, necessita di un’autorizzazione scritta da parte del correntista che gli istituti di credito non hanno praticamente mai richiesto. Di conseguenza, tutto quanto addebitato dalle banche a titolo di anatocismo, sia per il periodo ante 2000 che per il post 2000, per i conti aperti prima del 2000, DEVE ESSERE RESTITUITO!!!
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